Home page

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede


1) - E' costituita in Rocca C.se l'Associazione denominata “VOLARE ALTO-
Genitori,Figli e L'Avventura della Vita” senza fini di lucro, con sede in Rocca
C.se (TO), Via Vallossera n. 2

2) - La durata dell'Associazione è subordinata al raggiungimento delle finalità e
degli scopi per cui si è costituita.

Art. 2

Scopi e finalità

1) - L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e della fede, si prefigge come scopo di:

A) - Promuovere come diritto fondamentale la possibilità di scelta dei disabili di condurre una vita autonoma nella propria. casa o nell'ambiente da loro prescelto, diventando protagonisti della propria vita.

B) - Favorire il raggiungimento del massimo grado possibile di indipendenza sociale e psicologica della persona.


2)- In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

A)- Usufruire del Servizio Civile e del. Volontariato per assicurare ai disabili
e/o alle loro famiglie l’aiuto materiale necessario.

B)- Sensibilizzare a tutti i livelli l'opinione pubblica riguardo agli scopi di cui sopra.


3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3

Risorse economiche

1) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a - contributi degli aderenti;
b - contributi privati;
c - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d - donazioni e lasciti testamentari;
e - rimborsi derivanti da convenzioni;
f - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.


2) - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il l° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio.


Art. 4

Membri dell'Associazione

1) - Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.


Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) - L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) - Sull'eventuale relazione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

4) - La qualità di socio si perde:
a - per recesso;
b - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5) - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) - I soci sono obbligati:

a- ad osservare il presente Statuto; i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) - I soci hanno diritto:

a- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione:
b - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c - ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1)- Sono organi dell'Associazione:

a - L’Assemblea dei soci;
b - il Comitato direttivo;
c - il Presidente.
d - il Revisore dei conti

Art. 8

L'Assemblea

1) - L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2)- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:


a - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b- nomina i componenti il Comitato direttivo;
c- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
f - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;e- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
g- si riserva la facoltà di rinviare al diretto referente l’Obiettore di Coscienza che risulti inadatto a svolgere il proprio incarico e di richiederne la sostituzione in tempi brevi.

3) - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello stesso statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.

6) - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo

1) - Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a otto nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2). Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) - Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Vicesegretario.

4). Al Comitato direttivo spetta di:

a - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b - predisporre il bilancio;
c - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Vicesegretario;
d - deliberare sulle domande di nuove adesione:
e - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dai Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) - Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) - I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo redatti a cura del Segretario o in sua assenza del Vicesegretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

1). Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) - Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva.

4) - Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ed il Comitato direttivo.

5) - Il Presidente provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

6) - Il Presidente ed il Vicepresidente sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da enti, banche, privati, pagamenti per qualunque ammontare e causale, rilasciandone quietanza; aprono ed operano su conti intestati all'Associazione, girano assegni e compiono operazioni similari.

Art. 11

il Segretario ed il Vicesegretario

1) - Il Segretario ha il compito di:

a - assistere il Presidente o il Vicepresidente nel corso delle assemblee,
b - curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
c - redigere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

2) - Il Vicesegretario ha il compito di:

a - sostituire il Segretario nelle funzioni di cui ai punti a, b e c del precedente comma.

Art. 12

Il Revisore dei conti

1)- L'Assemblea dei soci nomina il Revisore dei conti, scelto tra gli
aderenti dell'Associazione, che resta in carica quanto il Comitato direttivo.
Il primo Revisore dei conti è nominato con l’Atto costitutivo.

2) - Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l'operato del Comitato direttivo sotto l’aspetto contabile finanziario ed amministrativo, sottoscrivendo il bilancio annuale, ed accertando la conformità alle norme statutarie,

Art . 13

Gratuità delle cariche associative

11) - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

Art. 14

Eventuali eccedenze di gestione

1) - Poiché l'Associazione esclude ogni fine di lucro, le eventuali eccedenze di gestione risultanti dal bilancio annuale, saranno portate a riserva, così da garantirne l'utilizzo in accordo con le finalità statutarie.


Art. 15

Norma finale

1) - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Art. 16

Rinvio

1) - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.