Art. 1
Costituzione,
denominazione e sede
1) - E' costituita in Rocca C.se l'Associazione denominata “VOLARE
ALTO-
Genitori,Figli e L'Avventura della Vita” senza fini di lucro, con
sede in Rocca
C.se (TO), Via Vallossera n. 2
2) - La durata dell'Associazione
è subordinata al raggiungimento delle finalità e
degli scopi per cui si è costituita.
Art. 2
Scopi e finalità
1) - L'Associazione
ispirandosi ai principi della solidarietà umana e della fede, si
prefigge come scopo di:
A) - Promuovere come
diritto fondamentale la possibilità di scelta dei disabili di condurre
una vita autonoma nella propria. casa o nell'ambiente da loro prescelto,
diventando protagonisti della propria vita.
B) - Favorire il
raggiungimento del massimo grado possibile di indipendenza sociale e psicologica
della persona.
2)- In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento
di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione
si propone di:
A)- Usufruire del
Servizio Civile e del. Volontariato per assicurare ai disabili
e/o alle loro famiglie l’aiuto materiale necessario.
B)- Sensibilizzare
a tutti i livelli l'opinione pubblica riguardo agli scopi di cui sopra.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere
rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per
l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Art. 3
Risorse economiche
1) - L'Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a - contributi degli
aderenti;
b - contributi privati;
c - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d - donazioni e lasciti testamentari;
e - rimborsi derivanti da convenzioni;
f - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il l° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio
e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese
di Febbraio.
Art. 4
Membri dell'Associazione
1) - Il numero degli
aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori
e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell'Associazione.
Art. 5
Criteri di ammissione
ed esclusione dei soci
1) - L'ammissione
a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo
cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli
stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente
dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) - Sull'eventuale
relazione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
4) - La qualità
di socio si perde:
a - per recesso;
b - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
L'esclusione dei
soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato
direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione
almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
5) - Il socio receduto,
decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate
Art. 6
Doveri e diritti
degli associati
1) - I soci sono obbligati:
a- ad osservare il
presente Statuto; i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) - I soci hanno
diritto:
a- partecipare a
tutte le attività promosse dall'Associazione:
b - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c - ad accedere alle cariche associative.
Art. 7
Organi dell'Associazione
1)- Sono organi dell'Associazione:
a - L’Assemblea
dei soci;
b - il Comitato direttivo;
c - il Presidente.
d - il Revisore dei conti
Art. 8
L'Assemblea
1) - L’Assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di due deleghe.
2)- L'Assemblea ordinaria
indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b- nomina i componenti il Comitato direttivo;
c- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
f - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;e-
delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
g- si riserva la facoltà di rinviare al diretto referente l’Obiettore
di Coscienza che risulti inadatto a svolgere il proprio incarico e di
richiederne la sostituzione in tempi brevi.
3) - L'Assemblea ordinaria
viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente
o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati
ne ravvisino l’opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello stesso statuto,
sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) - L'Assemblea ordinaria
e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo
o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro
membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
6) - L'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
7) - Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale
scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Comitato direttivo
1) - Il Comitato direttivo
è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore
a otto nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2). Nel caso in cui,
per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico
il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando
il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero
Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) - Il Comitato nomina
al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Vicesegretario.
4). Al Comitato direttivo
spetta di:
a - curare l'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea;
b - predisporre il bilancio;
c - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Vicesegretario;
d - deliberare sulle domande di nuove adesione:
e - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo
è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dai Vicepresidente
e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) - Il Comitato direttivo
è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente,
o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno
i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7) - I verbali di
ogni adunanza del Comitato direttivo redatti a cura del Segretario o in
sua assenza del Vicesegretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1). Il Presidente,
nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l'Assemblea dei soci.
2) - Al Presidente
è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano
al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3) - Il Presidente
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in
caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso
dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva.
4) - Il Presidente
convoca l'Assemblea dei soci ed il Comitato direttivo.
5) - Il Presidente
provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
6) - Il Presidente
ed il Vicepresidente sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni,
da enti, banche, privati, pagamenti per qualunque ammontare e causale,
rilasciandone quietanza; aprono ed operano su conti intestati all'Associazione,
girano assegni e compiono operazioni similari.
Art. 11
il Segretario
ed il Vicesegretario
1) - Il Segretario
ha il compito di:
a - assistere il Presidente
o il Vicepresidente nel corso delle assemblee,
b - curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
c - redigere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.
2) - Il Vicesegretario
ha il compito di:
a - sostituire il
Segretario nelle funzioni di cui ai punti a, b e c del precedente comma.
Art. 12
Il Revisore dei
conti
1)- L'Assemblea dei
soci nomina il Revisore dei conti, scelto tra gli
aderenti dell'Associazione, che resta in carica quanto il Comitato direttivo.
Il primo Revisore dei conti è nominato con l’Atto costitutivo.
2) - Il Revisore dei
conti ha il compito di controllare l'operato del Comitato direttivo sotto
l’aspetto contabile finanziario ed amministrativo, sottoscrivendo
il bilancio annuale, ed accertando la conformità alle norme statutarie,
Art . 13
Gratuità
delle cariche associative
11) - Ogni carica
associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.
Art. 14
Eventuali eccedenze
di gestione
1) - Poiché
l'Associazione esclude ogni fine di lucro, le eventuali eccedenze di gestione
risultanti dal bilancio annuale, saranno portate a riserva, così
da garantirne l'utilizzo in accordo con le finalità statutarie.
Art. 15
Norma finale
1) - In caso di scioglimento
dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni
di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 16
Rinvio
1) - Per quanto non
espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice
Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.
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